Regime semplificato - STUDIO-M2

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Il regime di contabilità semplificata è il regime naturale (non c’è bisogno di opzione) per tutti i lavoratori autonomi, professionisti, le imprese individuali e le società di persone quando i ricavi riferiti all’anno precedente o quelli previsti per le nuove imprese non superano:
  • 400 mila euro in caso l’attività consista in prestazioni di servizi;
  • 700 mila euro in caso di altre attività.

La contabilità semplificata, se non vengono superati i suddetti limiti di ricavi, si protrae di anno in anno, salvo opzione per regime ordinario.
La verifica del mancato superamento dei limiti deve essere effettuata all'inizio di ogni anno con riferimento ai ricavi dell'anno precedente. Se nell'anno precedente sono stati superati i limiti, l'impresa deve adottare la contabilità ordinaria. Ugualmente, deve essere nuovamente adottata la contabilità semplificata a partire dall'esercizio successivo a quello in cui i ricavi non hanno superato i limiti previsti.

Quindi, il regime semplificato è applicabile a:
  • Ditte individuali;
  • Lavoratori autonomi/professionisti (è il loro regime naturale a prescindere dai compensi);
  • Snc – società in nome collettivo;
  • Sas – società in accomandita semplice.

Le nuove imprese che aprono la Partita IVA nel 2016 entrano nel  regime contabile semplificato se, al momento dell'istanza per  l'attribuzione del numero di partita IVA viene indicato un volume  d’affari presunto che non superi le soglie di ricavi sopra indicare. Dal  secondo anno in poi, invece, per determinare il tipo di regime da  adottare, si dovrà tenere conto dell’ammontare dei ricavi relativi  all’anno precedente.
Qualora l’impresa effettui più di  un'attività, si dovrà far riferimento all’attività prevalente  esercitata, ossia, quella che produce il maggior ricavo, se non viene  effettuata la distinzione, si considereranno prevalenti le altre  attività e il limite di ricavi a 700 mila euro.

Regime contabilità semplificata obblighi

Per quanto riguarda gli obblighi dei contribuenti nel regime della contabilità semplificata sono:
  • Registri  IVA: obbligo di registrazione di tutte le fatture di acquisto e  cessioni e costi fuori campo  IVA;
  • I registri Iva vanno però integrati, riportando:
      • entro 60 giorni dall'effettuazione   dell'operazione, i componenti positivi e negativi del reddito d'impresa  non  rilevanti ai fini dell'Iva. Si tratta, ad esempio, di spese per  salari,  interessi passivi, tasse di concessione governativa, ecc.;
      • entro il termine per la presentazione  della  dichiarazione dei redditi, le annotazioni rilevanti ai fini della  determinazione  del reddito, cioè le rettifiche da apportare ai ricavi e  ai costi in base al  principio della competenza economica (ad esempio  ratei e risconti, fatture da  emettere e fatture da ricevere, ecc.);
      • entro il termine per la presentazione  della  dichiarazione dei redditi, nel registro degli acquisti, il valore  delle  rimanenze con indicazione sia delle quantità e dei valori per  singole categorie  di beni, sia dei criteri eseguiti per la valutazione.
  • Registri previsti da leggi speciali (ad esempio,  di pubblica sicurezza, sanitarie, etc.);
  • Registro  dei beni ammortizzabili;
  • Libro Unico del Lavoro: in caso di dipendenti.


Semplificazioni e agevolazioni per i contribuenti

Per i soggetti che adottano il regime della contabilità semplificata, sono previste delle semplificazioni e delle agevolazioni che sono:
  • Bilancio non obbligatorio
  • Esonero dalla tenuta di scritture contabili come il libro giornale, il libro inventari, le scritture ausiliarie.

La Legge n. 383 del 18/10/2001 ha abolito l’obbligo di bollatura del registro dei beni ammortizzabili e dei registri IVA,  per cui l’unico adempimento che permane sui contribuenti è la  numerazione progressiva delle pagine da parte del soggetto obbligato  alla tenuta delle scritture, inoltre per loro possibilità di annotare le  spese per prestazioni di lavoro dipendente cumulativamente nel registro  IVA acquisti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei  redditi, a patto che tali spese risultino regolarmente annotate  nel Libro Unico del Lavoro.

I vantaggi di questo regime sono:
• Semplificazioni nella registrazione delle operazioni;
• Minor costo per la tenuta;
• Non richiede particolari conoscenze contabili.

Gli svantaggi sono:
  • Scarsi elementi informativi per il controllo di gestione;
  • Difficoltà nella predisposizione di bilanci periodici;
  • Assoggettamento all’accertamento presuntivo del reddito (sulla base di parametri e studi di settore).

Il reddito d’esercizio è calcolato come da Codice Civile: differenza tra Costi e Ricavi. Il reddito imponibile è calcolato, in applicazione dei criteri fiscali, partendo dal reddito d’esercizio: Reddito d’esercizio + costi fiscalmente indeducibili – ricavi non imponibili – costi non dedotti (nei limiti fiscalmente ammessi).


Regime di contabilità  semplificata per gli esercenti arti e professionisti

II regime di contabilità semplificata è  il regime  contabile naturale per gli esercenti arti o professioni a  prescindere dal volume  d'affari; è tuttavia consentito optare per il  regime ordinario (articolo 3, DPR  695/96).

Scritture contabili da  tenere

Le scritture contabili previste per gli esercenti  arti e professioni sono:
  • Registro delle somme percepite e delle  spese  sostenute, nel quale devono essere annotati cronologicamente,  entro sessanta  giorni, gli incassi ricevuti o i pagamenti effettuati,  oltre alle quote di  ammortamento e, globalmente, le spese per lavoro  dipendente, entro il termine  per la presentazione della dichiarazione  dei redditi;
  • Registri Iva acquisti e vendite;
  • Libro Unico del Lavoro: in caso di dipendenti.

In alternativa, è possibile istituire i  soli  registri Iva (acquisti e fatture emesse) da integrare con le  operazioni  rilevanti ai soli fini delle imposte sul reddito e con  l'indicazione, a fine  esercizio, degli incassi e pagamenti non  effettuati e relativi a operazioni già  annotate.



 
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