Regime Forfetario - STUDIO-M2

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Il D.D.L. stabilità 2015 contiene una profonda riforma dei regimi fiscali agevolati. Dal  1° gennaio 2015, verranno abrogati il “Regime dei minimi”, il regime  delle “Nuove iniziative produttive” e il “Regime agevolato per gli ex  minimi” per essere sostituiti da un nuovo regime semplificato forfetario (Tabella di confronto).

Il  nuovo regime si caratterizza per il fatto che il reddito non viene più  calcolato analiticamente ma forfettariamente sulla base di una serie di  coefficienti di redditività differenziati a seconda dell’attività  svolta.
L’imposta sostitutiva passa al 15% mentre varia il limite dei ricavi per l’accesso.
A  favore del nuovo regime è stata introdotta un’agevolazione contributiva  che vede per gli artigiani e commercianti l’abolizione dei contributi  Inps Ivs minimali.
Dato  che le nuove regole potrebbero mettere a rischio le agevolazioni  riservate ai soggetti “minimi”, è previsto un periodo transitorio che  consente ai contribuenti minimi nel 2014 di continuare ad adottare tale  regime fino alla sua conclusione naturale.
Come accennato in premessa dunque il nuovo regime, denominato “Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi” o regime forfettario, prevede in breve:
  • la  determinazione particolarmente semplificata del reddito, attraverso  l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi. Non  è pertanto riconosciuta la deduzione analitica dei costi/spese;
  • l’assoggettamento di tale reddito ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali IRPEF e dell’IRAP;
  • l’introduzione di un regime agevolato anche ai fini contributivi;
  • adempimenti semplificati, confermando sostanzialmente le disposizioni vigenti nell’attuale regime dei minimi.
Si evidenzia che il regime in esame non è riservato alle nuove iniziative ma riguarda tutte le persone fisiche che svolgono un’attività d’impresa/lavoro autonomo e che rispettano i requisiti richiesti relativamente ai ricavi/compensi e alla “struttura minimale”.

REQUISITI   -  
Il nuovo regime forfettario è riservato alle sole persone fisiche esercenti attività d'impresa (incluse le imprese familiari), arti o professioni, non in forma associata.
Restano  escluse, pertanto, dalla nuova disciplina le società di qualsiasi tipo e  le associazioni fra artisti e professionisti. Occorre, inoltre,  soddisfare alcuni requisiti individuati puntualmente dalla norma:
  • nell'anno solare precedente, è necessario avere conseguito un ammontare di ricavi o percepito compensi non superiori a determinate soglie che variano in base al codice attività ATECO 2007 (limite compreso tra € 15.000 ed € 40.000);
  • il  reddito d’impresa/professionista dovrà essere maggiore di un eventuale  reddito da dipendente e assimilati conseguito dallo stesso contribuente.  Tale maggioranza non dovrà essere verificata solamente nel caso in cui  la somma dei redditi da lavoro autonomo con quelli da dipendente non  risulti superore a 20.000 euro;
  • non si deve possedere al 31 dicembre dell'esercizio precedente un costo complessivo di beni mobili strumentali, considerati al lordo degli ammortamenti, superiori a 20.000 euro.  L'Iva sostenuta e non detratta in sede di acquisto dei beni strumentali  non rileva ai fini della determinazione del suddetto limite. Ai fini  del computo del valore dei beni strumentali non si considerano inoltre i  beni immateriali quali ad esempio l'avviamento, quelli di costo pari o  inferiore a € 516,46 mentre si considerano al 50% quelli ad uso  promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati  promiscuamente). Per i beni in locazione o in comodato si considera il  valore normale. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi  sia il titolo di possesso.
  • le spese per prestazioni di lavoro devono essere contenute entro il limite complessivo annuo di euro 5.000 lordi. Si specifica che:
concorrono al computo del limite i compensi corrisposti a titolo di:
  • lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del D.Lgs 276/2003 (cosiddetto "voucher");
  • reddito da lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir;
  • reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 50 del Tuir;
  • somme erogate agli associati sotto forma di utili da partecipazione, in caso di apporto di solo lavoro;
  • compensi erogati all'imprenditore e ai suoi familiari di cui all'articolo 60 del Tuir;
non concorrono, invece, al computo dei 5.000 euro:
  • le somme corrisposte agli associati che apportano solo capitale o capitale e lavoro;
  • i  redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente  di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir (attività  commerciale occasionale);
  • i  redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate  abitualmente (lavoro autonomo occasionale) o dall'assunzione di obblighi  di fare, non fare o permettere, indicati alla lettera l) del comma 1  del citato articolo 67 del Tuir;
La verifica dei suddetti requisiti di accesso va effettuata avendo riguardo all’anno precedente a quello di riferimento.  Pertanto con riferimento al 2015, primo anno di applicazione del  regime, le condizioni di accesso vanno verificate nel 2014 e,  analogamente al regime dei minimi, andranno verificate anno per anno.

ESCLUSIONI -
La norma individua espressamente i soggetti per i quali è precluso l'accesso al regime. Si tratta di:
  • soggetti che si avvalgono di regimi speciali a fini Iva;
  • soggetti che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • soggetti  non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli  Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo  sullo spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di  informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi  che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente  prodotto;
  • soggetti  che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o  porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10,  comma 8), del D.P.R. 633 del 1972 e di mezzi di trasporto nuovi ex  articolo 53, comma 1, del Decreto Legge 331 del 1993, convertito, con  modificazioni, dalla Legge 427 del 1993;
  • soggetti  che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a  società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir o a  società a responsabilità limitata trasparenti di cui all'articolo 116  del medesimo testo unico (Srl a ristretta compagine sociale);

SEMPLIFICAZIONI -
Per quanto riguarda le semplificazioni:
  • non è prevista l’applicazione di ritenute d'acconto sui  compensi/ricavi e a tal fine è necessario rilasciare apposita ricevuta  in cui attesteranno che il reddito prodotto è assoggettato ad imposta  sostitutiva;
  • non vengono considerati sostituti d'imposta e non applicheranno quindi a loro volta le ritenute;
  • nella dichiarazione dei redditi dovranno indicare il codice fiscale dei percettori dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta;
ai fini Iva:
  • non si applica la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta;
  • vige  l’esonero dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi  previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 con  l'unica eccezione di quelli relativi alla numerazione e conservazione  delle fatture di acquisto, bollette doganali e certificazione dei  corrispettivi;
  • considerando  però che in taluni casi (ad esempio nel caso di prestazioni di servizi  ricevute per le quali la norma indica l'obbligo di applicare le regole  dell'art. 7-ter) potrebbero essere debitori dell'imposta, è stabilito  che per quelle operazioni gli stessi sono tenuti al versamento entro il  giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
  • vige l’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte sui redditi;
  • rimane l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi come previsto dall’art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  • non sono soggetti agli studi di settore e ai parametri;
  • sono esenti dall’imposta sulle attività produttive (Irap);
  • sono esonerati dalla presentazione dello Spesometro e Comunicazione Black-List;
  • per il primo triennio il reddito è determinato in modo forfetario ed è ridotto di un terzo.
Per  godere di tale agevolazione è necessario che vengano rispettati i  requisiti attualmente previsti per i contribuenti minimi e cioè che:
  • nei  tre anni precedenti l'inizio dell'attività oggetto di agevolazione, non  deve essere stata esercitata un'attività artistica, professionale o  d'impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l'attività  non deve rappresentare, in alcun modo, una mera prosecuzione di  un'attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o  autonomo, con l'esclusione dell'ipotesi del tirocinio professionale  obbligatorio;
  • in  caso di prosecuzione di un'attività di impresa svolta in precedenza da  un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi, realizzati nel periodo di  imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio, non può  essere superiore a quello fissato per categoria economica.

INPS -
I soli contribuenti esercenti attività d’impresa,  se applicano il regime forfetario, possono usufruire di un regime  agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale  contributivo di cui alla Legge n. 233/90.
Pertanto, usufruendo di tale regime, gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti:
  • saranno  tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo,  come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive  ordinarie;
  • non dovranno versare i contributi sul reddito minimale (c.d.  Contributi IVS “fissi”: per il 2014 il reddito minimo è stato fissato  in 15.516 euro, a cui corrispondono contributi minimi annui  rispettivamente pari a 3.451,99 euro per gli artigiani e 3.465,96 per  gli iscritti alla gestione dei commercianti).
L’utilizzo del regime agevolato contributivo non è automatico ma è subordinato ad un’apposita comunicazione telematica effettuata all’INPS in sede di iscrizione o per coloro che sono già in attività, ogni anno entro il 28 febbraio.
Al venir meno del regime forfetario, si decade anche dal regime agevolato contributivo e non è più possibile accedervi nuovamente, ancorché risulti possibile rientrare nel regime forfetario.
In  caso di sussistenza della cause di fuoriuscita dal regime forfetario  (con decorrenza dall’anno successivo) il regime agevolato contributivo  viene meno dall’anno stesso.

ENTRATE, USCITA E DURATA -
Per i soggetti che rispettano le condizioni e i requisiti sopraesposti il regime forfettario costituisce il loro regime naturale che sarà applicato a partire dal 2015.
Il contribuente che “naturalmente” presenta tutti requisiti previsti può non applicare il regime in esame esercitando l’opzione per il regime ordinario ai fini IVA e redditi.
L’opzione è vincolante per almeno un triennio e si estende successivamente di anno in anno; la stessa va comunicata nella dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è operata la scelta.
Al  venir meno delle condizioni che consentono l’applicazione del regime,  il contribuente, dall’anno successivo, applica il regime ordinario,  potendo successivamente (ri)tornare al regime forfetario se rispetta  nuovamente i parametri stabiliti. È possibile restare nel regime  agevolato senza più vincoli di tempo. La riforma fa cadere, infatti, il vincolo attuale di permanenza dei cinque anni.
 
(C) Manuel Moser | P.Iva - VAT 02868360211
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